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CEDOLARE SECCA PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI ABITATIVI

lunedì, maggio 16th, 2011

 

 

Oggetto: CEDOLARE SECCA PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI ABITATIVI DA PARTE DI PERSONE FISICHE

L’articolo 3 del D.Lgs. n.23/11, pubblicato sulla G.U. n.67 del 23 marzo 2011, ha introdotto a decorrere dal periodo di imposta 2011 un sistema di tassazione alternativo (c.d. cedolare secca) a quello ordinario per le persone fisiche che affittano immobili ad uso abitativo, al di fuori dall’esercizio di un’attività di impresa o di lavoro autonomo. Uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro il 22 giugno 2011 stabilirà le modalità di esercizio dell’opzione per l’assoggettamento dei redditi da locazione di immobili abitativi (e relative pertinenze) alla imposta sostitutiva del 21% per i contratti di locazione liberi e del 19% per i contratti di locazione concordati. (continua…)

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Gli indicatori che possono evidenziare anomalie nelle imprese

sabato, aprile 30th, 2011

945505_85180070Individuati gli indicatori che possono evidenziare anomalie nelle imprese

L’Unità di informazione finanziaria ha richiamato gli intermediari bancari e finanziari,
i professionisti e gli operatori non finanziari a valutare con la massima attenzione sia l’evoluzione dei rapporti intrattenuti con soggetti in difficoltà economica o finanziaria, che risultano maggiormente esposti a infiltrazioni criminali, sia l’operatività riconducibile a ipotesi di illegale erogazione di prestiti. Per agevolare tali valutazioni, l’Uif ha provveduto ad elaborare alcuni schemi operativi, sulla base di prassi riscontrate nell’analisi di fenomeni di criminalità finanziaria. (continua…)

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INCENTIVI FISCALI AL SETTORE TESSILE E CALZATURIERO

martedì, marzo 15th, 2011

Deduzione dal reddito d’impresa del valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo pre-competitivo finalizzate alla realizzazione di campionari, indipendentemente dal conseguimento del reddito imponibile.: (continua…)

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TRACCIABILITA’ FINANZIARIA NEGLI APPALTI PUBBLICI

sabato, novembre 13th, 2010

Oggetto: DAL 7 SETTEMBRE 2010 IN VIGORE LE NUOVE REGOLE PER LA TRACCIABILITA’ FINANZIARIA NEGLI APPALTI PUBBLICI 

  

I soggetti interessati, l’oggetto e i tempi di applicazione

L’art.3 della Legge n.136/2010 prevede che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese ed i concessionari di finanziamenti pubblici (anche europei) interessati ai (continua…)

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FOTOVOLTAICO RENDITA VENTENNALE

lunedì, aprile 19th, 2010

agevolazione

CREARSI UNA RENDITA VENTENNALE DI 30.000,00 € INVESTENDO 30.000,00 € REALIZZANDO UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

La produzione di energia elettrica mediante impianti FV è incentivata mediante il c.d. “Conto Energia”.

Disciplinato dal D.M. 19/02/2007 (emanato in attuazione dell’art. 7 D.Lgs. n. 387/2003) e dalle relative delibere dell’Autority sull’energia elettrica e il Gas (tra cui la nn. 88-89-90/2007 e n. 95/2008), il Conto Energia remunera l’energia prodotta da un impianto FV mediante un’apposita tariffa incentivante.
Andando nel concreto per realizzare un impianto di 100 kw, occorrono dopo i recenti ribassi del prezzo dei pannelli fotovoltaici, € 310.000,00 e un’area di circa 2.500,00 mq.
L’istituto di credito è disposto a finanziare il 90% dell’investimento attraverso leasing a 18 anni rata mensile di 1.800,00 €, quindi riepilogando:

entrata annua impianto installato centro Italia circa_____55.000,00-

meno rata annuale leasing__________________________21.600,00–

spese manutenzione________________________________3.000,00=l

_______________________________________________=========

Utile annuo al lordo di imposte_______________________30.400,00

Quindi in questo caso l’imprenditore investe di tasca sua il 10% di 310.000,00 e cioè 31.000,00 ed ha una rendita annua di circa 30.400,00 per 20 anni per un totale di € 608.000,00; se poi l’attività viene svolta da un imprenditore agricolo, in base alla circolare 32/E del 06/07/2009 l’utile derivante da un impianto di 100,00 Kw non è soggetto a tassazione.

Per ulteriori informazioni contattare lo studio.

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INTERESSI DI MORA

giovedì, marzo 18th, 2010

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi di mora, ai sensi dell’art.5 co.2 del D.Lgs. n.231/02, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2010 - 30 giugno 2010. Il saggio d’interesse, al netto della maggiorazione di sette punti percentuali, è pari all’1,00%. Il tasso effettivo da applicare è pari all’8,00% e rimane, pertanto, invariato rispetto a quello del secondo semestre 2009. Una informativa di approfondimento sul tema è stata pubblicata sulla Circolare n.10/09.
(Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comunicato, G.U. n.40 del 18/02/10)

RIDUZIONE DELLA SECONDA RATA DI ACCONTO IRPEF

venerdì, novembre 20th, 2009

1082516_269421911Oggetto:  

Si avvisano i Sigg.ri Clienti che il Governo ha approvato, la scorsa settimana, una bozza di decreto legge (la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è attesa per sabato), che ha la finalità di diminuire la misura degli acconti Irpef, differendo poi il pagamento dell’eventuale somma non versata a novembre al momento del saldo da effettuarsi con la dichiarazione del 2010. Per intendersi, non si tratta di una riduzione delle imposte a carico dei contribuenti per l’anno 2009, ma solo un beneficio finanziario, in base al quale anziché versare tutto entro novembre, una parte si procrastina al saldo di giugno/luglio.

In sostanza, viene disposta una riduzione del 20% della misura complessiva dell’acconto per il 2009, ottenibile come segue:

Sono interessati alla riduzione tutti i soggetti passivi IRPEF: persone fisiche private, imprese individuali, lavoratori autonomi, collaboratori dell’impresa familiare, soci di società di persone e studi associati professionali, soci di SRL che applicano la tassazione per trasparenza.

Sono escluse dal provvedimento, invece, tutte le società di capitali.

Le imposte interessate dalla riduzione dell’acconto dovrebbero essere:

·        l’Irpef;

·        l’imposta sostitutiva pagata dai contribuenti minimi;

·        l’addizionale per il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. porno tax);

·        l’imposta pagata in Italia dai soggetti che partecipano società straniere (quadro RM).

Restano esclusi dalla riduzione, invece: Irap, contributi previdenziali (artigiani, commercianti, gestione separata), oltre a tutte le addizionali e imposte sostitutive che non vengono pagate con un meccanismo di acconto a novembre.

Per i lavoratori dipendenti che hanno presentato il modello 730, sembra che la riduzione verrà opera direttamente dal sostituto.

Per gli altri soggetti:

·         nel caso in cui il cliente avesse già ricevuto dallo studio i modelli F24 relativi agli acconti, si consiglia di sospendere temporaneamente il pagamento, in attesa di ricevere conferma ufficiale del provvedimento;

·         nel caso in cui il cliente NON avesse già ricevuto dallo studio i modelli F24, si prega di pazientare qualche giorno, in modo che si possano effettuare i conteggi definitivi, con l’ausilio del software aggiornato.

Eventuali pagamenti già effettuati in misura eccedente, daranno diritto ad un credito da spendere in compensazione; quindi non vi saranno sperequazioni di sorta.

Nell’attesa di potervi fornire indicazioni più precise dopo l’approvazione definitiva del decreto, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo i migliori saluti.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

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SOSPENSIONE PAGAMENTI MUTUI E LEASING

giovedì, ottobre 15th, 2009

E’ tutta rivolta alle aziende la nuova azione del Governo per tentare di contrastare la crisi economica: si tratta di una moratoria di un anno sui mutui ed i leasing contratti dalle aziende. In pratica, si stabilirebbe per legge la possibilità di una sospensione dei pagamenti delle rate dei prestiti aziendali, sospensione della durata di un anno.  Da notare che la moratoria è prevista per la sola quota capitale, mentre la quota interessi dovrà essere regolarmente corrisposta alla banca secondo il piano di ammortamento stabilito. La contropartita per le banche sarà un aumento della dedicibilità delle perdite, che fino ad oggi era molto limitata.

LO SCUDO FISCALE

mercoledì, ottobre 7th, 2009

Oggetto:

LO SCUDO FISCALE:

AGGIORNAMENTI A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE

 

 

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n.230 del 3 ottobre) la Legge n.141 del 3 ottobre, che contiene le correzioni allo Scudo fiscale, mentre anche la Commissione europea ha deciso di non porre obiezioni sull’operazione per il possibile impatto che la sanatoria può avere sul gettito Iva.

Ricordiamo che lo Scudo fiscale è un provvedimento cui possono accedere alcuni soggetti che detengono illegalmente all’estero attività finanziarie e patrimoniali alla data del 31 dicembre 2008, facendo sì che tali attività emergano, con modalità che si vedranno brevemente. L’illegale detenzione si configura solo per il fatto di non aver dichiarato l’esistenza di tali attività compilando il quadro RW del modello Unico, con la probabile conseguenza di non aver dichiarato nemmeno gli eventuali redditi derivanti da tali attività, anche se non è questo l’aspetto che legittima l’accesso allo Scudo. Il provvedimento, lo si sottolinea, è interessante poiché ha un effetto condonistico di non trascurabile spessore.

Tenendo conto delle novità approvate, possiamo così schematizzare i tratti salienti dello Scudo fiscale.

 

Soggetti interessati

Ü     persone fisiche;

Ü     enti non commerciali;

Ü     società semplici;

Ü     associazioni equiparate alle società semplici;

e, per effetto dell’emendamento di cui si è detto:

Ü     società controllate e collegate situate in Paesi esteri c.d. black list, con effetto peraltro a favore dei loro partecipanti (l’inquadramento definitivo di questa nuova categoria di soggetti sarà possibile solo dopo l’atteso intervento dell’Agenzia delle Entrate).

 

Attività oggetto di emersione

Si potranno far emergere somme di denaro, azioni, partecipazioni, immobili, per rimanere ai casi più frequenti, che sono stati trasferiti all’estero, ovvero qui costituiti, non avendo dichiarato nel modulo RW il trasferimento dei fondi e l’esistenza dell’investimento, nell’ipotesi in cui questi beni siano produttivi di un reddito che deve essere dichiarato in Italia: basti pensare agli interessi attivi di un conto corrente a ai canoni di locazione di un immobile affittato.

 

Modalità di emersione

L’emersione può avvenire utilizzando, ove possibile, il rimpatrio – e quindi riportando in Italia l’attività estera – ovvero la sola regolarizzazione – quindi lasciando il bene all’estero – pagando un’imposta pari al 5% del valore dell’attività emersa; tutto transita per la presentazione di una dichiarazione, che è riservata, entro il 15 dicembre 2009 (termine così anticipato dalla L. n.141, essendo il termine originariamente previsto il 15 aprile 2010).


 

Effetti dello Scudo fiscale

Lo Scudo fiscale, nei limiti dei valori rimpatriati o regolarizzati, ferma l’attività di accertamento che potrebbe subire un contribuente, a condizione che i valori scudati possano essere in qualche modo collegati con gli imponibili accertati.

Ü     Se la contestazione verte in materia di ricavi non dichiarati, il contribuente potrà opporre ai verificatori la dichiarazione che attesta l’accesso allo Scudo fiscale, e se lo Scudo è stato operato per 100, mentre i maggiori ricavi accertati sono 70, in linea di principio l’attività accertativa si ferma a questo punto;

Ü     Non altrettanto efficacemente funziona lo Scudo fiscale se la contestazione dovesse interessare l’indeducibilità di costo ovvero l’imputazione per competenza di componenti di reddito positivi e negativi.

Un altro importante effetto dello Scudo fiscale è la copertura penale, molto ampia sotto il profilo tributario, nel senso che lo Scudo in sostanza azzera i seguenti reati penal-tributari:

c          Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

c          Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;

c          Dichiarazione infedele;

c          Omessa dichiarazione;

c          Occultamento o distruzione di documenti contabili.

Resta punibile, invece, il reato di emissione di fatture false, ma non anche quello del loro utilizzo. Vengono, inoltre, coperti anche innumerevoli reati previsti dal codice penale, agli artt.482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492, e dal codice civile, tra cui il falso in bilancio.

Si segnala che anche questa ampia copertura penale deriva dalla L. n.141, visto che, in origine, gli unici reati coperti dallo Scudo fiscale riguardavano la dichiarazione infedele o l’omessa dichiarazione.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

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L’ASSOGGETTABILITÀ IRAP

giovedì, luglio 30th, 2009

Oggetto: L’ASSOGGETTABILITÀ A IRAP DI PROFESSIONISTI, AGENTI DI COMMERCIO E PROMOTORI FINANZIARI – SCELTE NELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le quattro sentenze n.12108, n.12109, n.12110 e n.12111 del 12 maggio 2009, estendono ad agenti di commercio e a promotori finanziari le considerazioni che, per il passato, consentivano ad alcuni professionisti di non essere assoggettati a Irap.

In breve, si ricorda intanto che:

i professionisti che, per l’esercizio della loro attività, utilizzano

modesti beni strumentali, possono ritenersi al di fuori dell’ambito

di applicazione dell’Irap.

Questo deriva da una giurisprudenza abbastanza consolidata, anche se la posizione dell’Amministrazione Finanziaria è, sul punto, tendenzialmente contraria, a meno che il professionista non rivesta alcune caratteristiche proprie dei contribuenti minimi.

Comunque, seppure con le dovute cautele, e dovendosi valutare il singolo caso, si può ritenere che la presenza di beni strumentali minimi possa supportare l’esonero da Irap del professionista.

Quanto agli agenti di commercio e ai promotori finanziari, le SS. UU. della Cassazione affermano che:

essi sono esclusi da Irap quando la loro attività non è

autonomamente organizzata, cioè non impiega ne

beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile

per esercitare l’attività medesima, ne impiega lavoro altrui.

La sussistenza di tali requisiti, se del caso, dovrà essere dimostrata dal contribuente.

Le scelte che potranno essere operate in sede di dichiarazione dei redditi sono le seguenti:

compilare la dichiarazione Irap, versare il tributo e presentare successivamente istanza di rimborso

è la scelta che evita l’irrogazione di sanzioni ma espone ai tempi lunghi del rimborso;

non compilare la dichiarazione Irap e quindi non versare nulla

è la scelta più efficace sotto il profilo finanziario, ma che espone all’irrogazione di sanzioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

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