SOSPENSIONE PAGAMENTI MUTUI E LEASING

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E’ tutta rivolta alle aziende la nuova azione del Governo per tentare di contrastare la crisi economica: si tratta di una moratoria di un anno sui mutui ed i leasing contratti dalle aziende. In pratica, si stabilirebbe per legge la possibilità di una sospensione dei pagamenti delle rate dei prestiti aziendali, sospensione della durata di un anno.  Da notare che la moratoria è prevista per la sola quota capitale, mentre la quota interessi dovrà essere regolarmente corrisposta alla banca secondo il piano di ammortamento stabilito. La contropartita per le banche sarà un aumento della dedicibilità delle perdite, che fino ad oggi era molto limitata.

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LO SCUDO FISCALE

Scritto da: Dott. Alberto Borroni | Filed in Senza categoria | Nessun Commento.

Oggetto:

LO SCUDO FISCALE:

AGGIORNAMENTI A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE

 

 

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n.230 del 3 ottobre) la Legge n.141 del 3 ottobre, che contiene le correzioni allo Scudo fiscale, mentre anche la Commissione europea ha deciso di non porre obiezioni sull’operazione per il possibile impatto che la sanatoria può avere sul gettito Iva.

Ricordiamo che lo Scudo fiscale è un provvedimento cui possono accedere alcuni soggetti che detengono illegalmente all’estero attività finanziarie e patrimoniali alla data del 31 dicembre 2008, facendo sì che tali attività emergano, con modalità che si vedranno brevemente. L’illegale detenzione si configura solo per il fatto di non aver dichiarato l’esistenza di tali attività compilando il quadro RW del modello Unico, con la probabile conseguenza di non aver dichiarato nemmeno gli eventuali redditi derivanti da tali attività, anche se non è questo l’aspetto che legittima l’accesso allo Scudo. Il provvedimento, lo si sottolinea, è interessante poiché ha un effetto condonistico di non trascurabile spessore.

Tenendo conto delle novità approvate, possiamo così schematizzare i tratti salienti dello Scudo fiscale.

 

Soggetti interessati

Ü     persone fisiche;

Ü     enti non commerciali;

Ü     società semplici;

Ü     associazioni equiparate alle società semplici;

e, per effetto dell’emendamento di cui si è detto:

Ü     società controllate e collegate situate in Paesi esteri c.d. black list, con effetto peraltro a favore dei loro partecipanti (l’inquadramento definitivo di questa nuova categoria di soggetti sarà possibile solo dopo l’atteso intervento dell’Agenzia delle Entrate).

 

Attività oggetto di emersione

Si potranno far emergere somme di denaro, azioni, partecipazioni, immobili, per rimanere ai casi più frequenti, che sono stati trasferiti all’estero, ovvero qui costituiti, non avendo dichiarato nel modulo RW il trasferimento dei fondi e l’esistenza dell’investimento, nell’ipotesi in cui questi beni siano produttivi di un reddito che deve essere dichiarato in Italia: basti pensare agli interessi attivi di un conto corrente a ai canoni di locazione di un immobile affittato.

 

Modalità di emersione

L’emersione può avvenire utilizzando, ove possibile, il rimpatrio – e quindi riportando in Italia l’attività estera – ovvero la sola regolarizzazione – quindi lasciando il bene all’estero – pagando un’imposta pari al 5% del valore dell’attività emersa; tutto transita per la presentazione di una dichiarazione, che è riservata, entro il 15 dicembre 2009 (termine così anticipato dalla L. n.141, essendo il termine originariamente previsto il 15 aprile 2010).


 

Effetti dello Scudo fiscale

Lo Scudo fiscale, nei limiti dei valori rimpatriati o regolarizzati, ferma l’attività di accertamento che potrebbe subire un contribuente, a condizione che i valori scudati possano essere in qualche modo collegati con gli imponibili accertati.

Ü     Se la contestazione verte in materia di ricavi non dichiarati, il contribuente potrà opporre ai verificatori la dichiarazione che attesta l’accesso allo Scudo fiscale, e se lo Scudo è stato operato per 100, mentre i maggiori ricavi accertati sono 70, in linea di principio l’attività accertativa si ferma a questo punto;

Ü     Non altrettanto efficacemente funziona lo Scudo fiscale se la contestazione dovesse interessare l’indeducibilità di costo ovvero l’imputazione per competenza di componenti di reddito positivi e negativi.

Un altro importante effetto dello Scudo fiscale è la copertura penale, molto ampia sotto il profilo tributario, nel senso che lo Scudo in sostanza azzera i seguenti reati penal-tributari:

c          Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

c          Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;

c          Dichiarazione infedele;

c          Omessa dichiarazione;

c          Occultamento o distruzione di documenti contabili.

Resta punibile, invece, il reato di emissione di fatture false, ma non anche quello del loro utilizzo. Vengono, inoltre, coperti anche innumerevoli reati previsti dal codice penale, agli artt.482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492, e dal codice civile, tra cui il falso in bilancio.

Si segnala che anche questa ampia copertura penale deriva dalla L. n.141, visto che, in origine, gli unici reati coperti dallo Scudo fiscale riguardavano la dichiarazione infedele o l’omessa dichiarazione.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma


 

 

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L’ASSOGGETTABILITÀ IRAP

Scritto da: Dott. Alberto Borroni | Filed in Senza categoria | Nessun Commento.

Oggetto: L’ASSOGGETTABILITÀ A IRAP DI PROFESSIONISTI, AGENTI DI COMMERCIO E PROMOTORI FINANZIARI – SCELTE NELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le quattro sentenze n.12108, n.12109, n.12110 e n.12111 del 12 maggio 2009, estendono ad agenti di commercio e a promotori finanziari le considerazioni che, per il passato, consentivano ad alcuni professionisti di non essere assoggettati a Irap.

In breve, si ricorda intanto che:

i professionisti che, per l’esercizio della loro attività, utilizzano

modesti beni strumentali, possono ritenersi al di fuori dell’ambito

di applicazione dell’Irap.

Questo deriva da una giurisprudenza abbastanza consolidata, anche se la posizione dell’Amministrazione Finanziaria è, sul punto, tendenzialmente contraria, a meno che il professionista non rivesta alcune caratteristiche proprie dei contribuenti minimi.

Comunque, seppure con le dovute cautele, e dovendosi valutare il singolo caso, si può ritenere che la presenza di beni strumentali minimi possa supportare l’esonero da Irap del professionista.

Quanto agli agenti di commercio e ai promotori finanziari, le SS. UU. della Cassazione affermano che:

essi sono esclusi da Irap quando la loro attività non è

autonomamente organizzata, cioè non impiega ne

beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile

per esercitare l’attività medesima, ne impiega lavoro altrui.

La sussistenza di tali requisiti, se del caso, dovrà essere dimostrata dal contribuente.

Le scelte che potranno essere operate in sede di dichiarazione dei redditi sono le seguenti:

compilare la dichiarazione Irap, versare il tributo e presentare successivamente istanza di rimborso

è la scelta che evita l’irrogazione di sanzioni ma espone ai tempi lunghi del rimborso;

non compilare la dichiarazione Irap e quindi non versare nulla

è la scelta più efficace sotto il profilo finanziario, ma che espone all’irrogazione di sanzioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

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Finanziamenti e Mutui Immobiliari

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mutuiimmobiliariLo Studio Borroni & associati attraverso il sistema del Consulente Finanziario Indipendente” (fee only financial planner)si colloca nel settore dei finanziamenti quale partnership dei migliori Istituti Bancari.

L’elevata professionalità e cura nei rapporti umani ci ha permesso di coniugare le esigenze della clientela con quelle degli Istituti Eroganti al fine di ottenere accordi preferenziali.

Siamo in grado di proporci come interlocutori nei confronti delle famiglie, dei liberi professionisti e delle aziende attraverso mutui ipotecari prima casa altri mutui ipotecari, finanziamenti in genere, leasing.

Il nostro studio è inoltre in grado di curare l’intera situazione patrimoniale e finanziaria del  cliente ed è attento non solo ai ritorni sugli investimenti e ai risparmi sui costi inutili o esagerati ma soprattutto a proteggere il cliente dai consigli interessati e viziati dai conflitto di interesse.

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Iva a Esigibilità Differita

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1082516_269421911Oggetto: IVA A ESIGIBILITÀ DIFFERITA, I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

A seguito dell’entrata a regime del meccanismo dell’Iva per cassa, applicabile alle operazioni effettuate a partire dal 28 aprile scorso, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti interpretativi della disciplina contenuta nel decreto legge anticrisi e nel provvedimento attuativo del 26 marzo 2009.

Si ricorda che la norma ha esteso la possibilità ad imprenditori e lavoratori autonomi in possesso di specifici requisiti dimensionali (volume d’affari non superiore a €200.000) di differire l’esigibilità dell’Iva al momento della effettiva riscossione del corrispettivo. Con la presente informativa, si riepilogano le principali indicazioni contenute nella circolare n.20 del 30 aprile, ad integrazione della precedente comunicazione inviata.




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Reverse Charge

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Oggetto: SANZIONI APPLICABILI PER ERRORI NELL’APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI REVERSE CHARGE

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L’inversione contabile (c.d. reverse charge) è strumento sempre più utilizzato dal Legislatore nazionale per evitare la perpetrazione di frodi da riscossione nel campo Iva; si tratta, in buona sostanza, di evitare che un soggetto incassi l’imposta dalla controparte, senza poi riversarla all’erario, restando invece impregiudicato il diritto alla detrazione del tributo in capo all’acquirente o committente.

Il rimedio proposto è quello dello spostamento dell’obbligo di applicazione del tributo dal soggetto attivo (cedente o prestatore) a quello passivo (acquirente o committente); quest’ultimo, pertanto, dovrà integrare la fattura con l’esposizione dell’Iva ad aliquota di legge e provvedere alla sua registrazione sul libro Iva vendite (obbligo) e sul libro Iva acquisti (facoltà).

Casi tipici di applicazione dell’inversione contabile si riscontrano nel campo dei rottami, dei subappalti in edilizia, degli acquisti di fabbricati strumentali, oltre che nelle frequenti ipotesi di acquisti intracomunitari.

A tale adempimento, a decorrere dal 01.01.08, corrisponde uno specifico regime sanzionatorio volto ad assicurare l’effettiva applicazione delle prescrizioni, senza gravare in modo eccessivamente pesante sui soggetti che, pur sbagliando, non arrechino materiale danno all’erario.
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Agevolazione 55%

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agevolazioneAi gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: AGEVOLAZIONE 55% - LE REGOLE DEFINITIVE

Dopo la conversione in legge del decreto anticrisi, scompaiono le complicazioni inizialmente paventate per le spese relative al 2008, e anzi sono in vista semplificazioni per la gestione dell’adempimento a partire dal 2009.

Si ricorda come il decreto anticrisi emanato lo scorso 29 novembre dal Governo, nella formulazione originaria, prevedesse che la detrazione del 55% sugli interventi per il risparmio energetico, esclusa quella goduta sulle spese del 2007, fosse subordinata all’autorizzazione da parte delle Entrate. Tale autorizzazione avrebbe dovuto avvenire presentando un’istanza, in via esclusivamente telematica (in proprio o tramite un intermediario abilitato), secondo tempistiche ben precise.

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Entrata in vigore del libro unico del lavoro

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9587188Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ENTRATA IN VIGORE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO

Modalità di istituzione del Libro Unico del Lavoro

Si ricorda che il momento obbligatorio di istituzione e tenuta del Libro Unico del Lavoro coincide con il termine previsto per la prima registrazione, cioè il 16 febbraio 2009. Le scritturazioni obbligatorie sul Libro Unico del Lavoro devono avvenire, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo. Tutti i datori di lavoro privati, con la sola eccezione dei datori di lavoro domestico, dovranno istituire, in sostituzione dei vecchi libri paga e matricola, il libro unico del lavoro nel quale iscrivere tutti i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori a domicilio, i collaboratori coordinati e continuativi, a progetto e non, e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo (anche se misto, capitale e lavoro).

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Detrazione Iva Spese Alberghiere

Scritto da: Dott. Alberto Borroni | Filed in Iva | Un commento

4Oggetto: DAL 1° SETTEMBRE 2008 DETRAZIONE TOTALE
PER L’IVA ASSOLTA SULLE SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE

A partire dal 1º settembre 2008, imprese e professionisti potranno detrarre interamente l’Iva sulle spese sostenute in relazione a servizi alberghieri e di ristorazione beneficiate dai propri titolari, dipendenti, collaboratori, amministratori, soci e da tutti coloro che intrattengono rapporti con essi. Ciò per effetto della modifica apportata alla lett.f) dell’art.19-bis1 del DPR n.633/72 da parte della legge di conversione al D.L. n.112/08.

Tali spese, peraltro, non devono assumere la qualifica di spese di rappresentanza, in quanto per esse è prevista una specifica disposizione (lett.h) dell’art.19-bis1), ad oggi non modificata, che ne prevede ancora l’indetraibilità totale (fanno eccezione le spese di rappresentanza di modesto importo per le quali è prevista comunque la detrazione integrale).

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La Disciplina degli omaggi del 2008

Scritto da: Dott.ssa Larissa Cimini | Filed in Omaggi | Un commento

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Come è consuetudine, in occasione dell’avvicinarsi delle festività di fine anno aggiorniamo la Gentile Clientela in ordine al trattamento fiscale degli omaggi che, molto spesso in questo periodo, vengono erogati a clienti e fornitori o ai propri dipendenti.
In particolare quest’anno occorre prestare attenzione alla disciplina relativa ai beni gratuitamente devolvibili (comunemente definiti “omaggi”), ossia beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa e che l’azienda acquista affinché siano donati.

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